1. In sede di rilascio dell'autorizzazione sanitaria disciplinata dall'articolo 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854, l'autorità competente classifica le strutture veterinarie pubbliche e private secondo le seguenti tipologie:
a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
c) clinica veterinaria-casa di cura veterinaria;
d) ospedale veterinario;
e) laboratorio veterinario di analisi.
2. Le strutture indicate al comma 1 sono così individuate:
a) per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplichino la loro attività professionale in forma privata e indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato;
b) per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità e organizzazione propria e autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino 16 più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, deve essere nominato un direttore sanitario medico veterinario;
c) per clinica veterinaria-casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità e organizzazione proprie e autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria-casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria-casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico;
d) per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità e organizzazione proprie e autonome in cui sono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale sono previsti la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L'ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario;
e) per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico e istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.
3. Il cambio della tipologia in cui la struttura è classificata richiede il rilascio di una nuova autorizzazione.
4. Gli studi veterinari sono soggetti ad autorizzazione solo se vi è accesso di animali.
5. Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, a eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate a una o più delle strutture previste ai commi 1 e 2, specificamente autorizzate a integrazione dell'autorizzazione sanitaria rilasciata alla struttura che le utilizza.
6. Nella pubblicità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie) si deve fare riferimento solo alla tipologia in cui la singola struttura risulti classificata secondo il presente regolamento.